Quando un produttore si affida ad un intermediario come noi siamo, decide di delegare un professionista, in grado di far si che il produttore possa beneficiare della gestione migliore possibile.
L’intermediario resta estraneo alle attività di gestione del rifiuto, offre la propria consulenza indicando i soggetti con cui è preferibile lavorare (trasportatore, destinatario), ciò lo esime da responsabilità della gestione con dovere di controllo sulle fasi svolte dagli altri attori della gestione del rifiuto, ma risponde pienamente di eventuali responsabilità penali in qualità di intermediario, escludendo posizioni di garanzia.
L’intermediario di rifiuti è identificato, dalla normativa, come una figura di raccordo volto a garantire che il produttore trovi una collocazione del rifiuto nel migliore dei modi tra i soggetti principali coinvolti nella gestione del rifiuto: dal produttore, al trasportatore fino al destinatario finale
L’intermediario se necessario può fornire anche servizi di consulenza, ma la sua caratteristica principale è l’assenza di contatto materiale con i rifiuti, pertanto non ha detenzione del rifiuto.
Quello che è utile sapere è che l’intermediario rifiuti non gestisce i rifiuti, poiché la gestione è definita quale, “la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.
L’intermediazione non prevede la raccolta di rifiuti, che viene definita “operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto”, e non si occupa del trasporto o recupero/smaltimento, in quanto è assente un qualsiasi contatto materiale con il carico.